AIFI - Associazione Italiana Fisioterapisti

Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI

STATUTO



CAPO I

PRINCIPI GENERALI E SOCI

ART.1

(DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI)

1. L'"Associazione Italiana fra i Terapisti della Riabilitazione ( A.I.T.R.)" - costituita il giorno 08 giugno 1959 in Roma in Via Velletri,10 presso lo studio del notaio Nazzareno Dobici con repertorio numero A8275, rogito n. 2651 registrato il giorno 11 giugno 1959 agli atti pubblici di Roma col n. 16950 volume 71/3 - a partire dal giorno 09 Giugno 2002 cambia la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) (di seguito denominata "Associazione").

2. L'"Associazione", che ha sede in Roma, è Associazione di categoria dei "Fisioterapisti", così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea. L'Associazione aderisce, quale membro effettivo, alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.

3. L'attività dell'"Associazione" è regolata dalle norme del presente Statuto (di seguito denominato "Statuto") nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.

4. L'Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.

5. È fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. è fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. La durata dell'"Associazione" è illimitata.

8. È stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

9. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.

10. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi regolamenti deliberati dalla Direzione Nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 del presente Statuto.


ART. 2

(SCOPI)

1. L'Associazione si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

2. Ai predetti fini l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a. definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;

b. affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;

c. definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;

d. sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine, l'Associazione può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;

e. intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;

f. promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute;

g. promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa a carattere federativo.


ART. 3

(DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI)

1. L'Associazione si articola in Associazioni Regionali e Provinciali.

2. L'ambito regionale coincide con il territorio della Regione di riferimento; l'ambito provinciale coincide con quello della rispettiva Provincia.

3. La Direzione Nazionale può autorizzare la costituzione di Associazioni Interregionali, nei casi in cui le dimensioni e/o il bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati.

4. La Direzione Regionale può autorizzare Associazioni Interprovinciali, in considerazione delle specifiche realtà territoriali.

5. I livelli regionali, interregionali, provinciali e interprovinciali hanno autonomia giuridica economica e finanziaria e sono organizzati secondo le norme previste dai rispettivi Statuti, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni del presente testo entro centottanta giorni dalla sua approvazione da parte del Congresso Nazionale.

6. Gli enti territoriali perseguono le finalità definite dal presente atto negli ambiti territoriali di riferimento. I rapporti tra i diversi livelli sono disciplinati secondo quanto previsto nel Capo II del presente Statuto.


ART. 4

(DEI PROVENTI)

1. I proventi dell' Associazione sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Nazionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.

2. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito, dalla Direzione Nazionale che ne determinerà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 2.

3. Il tesseramento associativo è demandato alle regioni che provvedono, entro il giorno 15 del mese successivo, ad accreditare alla Tesoreria Nazionale dell'Associazione le quote riscosse in nome e per conto della stessa e ad inviare gli elenchi degli iscritti.


ART. 5

(DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI)

1. Gli associati si distinguono in:

a. Ordinari;

b. Sostenitori;

c. Onorari.

2. Sono associati Ordinari coloro che:

a. siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;

b. abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Sono associati Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Nazionale.

4. Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario ed accettino di far parte dell'Associazione. Gli associati Onorari sono nominati dalla Direzione Nazionale.

5. Sono partecipanti studenti coloro che frequentano i corsi di Laurea per fisioterapista riconosciuti in base alla normativa vigente.
ART. 6

(DIRITTI DEGLI ASSOCIATI)

1. Gli associati Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

2. Gli associati Sostenitori, Onorari e i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, né capacità elettorale.

3. Lo status di associato Sostenitore e di associato Onorario non è incompatibile con lo status di associato Ordinario: in tal caso l'associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La qualità di socio è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.


ART. 7

(Doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

2. Tutti gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto statuito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.

3. È inoltre dovere di tutti gli associati ordinari:

a. versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;

b. partecipare alla vita associativa.

4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.


ART. 8

(Della perdita della qualità di associato Ordinario)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.

2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabili dall'articolo 7, commi 1 e 2.

3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a.









CAPO II

ORDINAMENTO

ART. 9

(ORGANI NAZIONALI)

1. Sono Organi Nazionali:

a. Il Congresso Nazionale.

b. La Direzione Nazionale.

c. Il Presidente Nazionale.

d. L'Ufficio di Presidenza Nazionale

e. Il Collegio Nazionale Revisori dei Conti.

f. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.


ART. 10

(CONGRESSO NAZIONALE)

1. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati eletti dalle assemblee regionali, in ragione di 1 ogni 30 soci ordinari iscritti (o frazione di 30 superiore a 15), calcolati con riferimento all'anno precedente a quello in cui si riunisce il Congresso.

2. Sono delegati di diritto, in aggiunta ai delegati nominati, i membri elettivi della Direzione Nazionale uscente e i Presidenti Regionali.

3. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente e del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente partecipano senza diritto di voto. I delegati, all'atto della convocazione del Congresso, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

4. Al Congresso Nazionale possono partecipare tutti gli associati ordinari, con possibilità d'intervenire alla discussione se autorizzati dal Presidente del Congresso, ma senza diritto di voto.

5. Il Congresso Nazionale:

a. delibera sugli obiettivi generali dell'Associazione per il triennio successivo;

b. delibera sulle modifiche allo Statuto Nazionale proposte o dalla Direzione Nazionale o da 2/3 delle Associazioni e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c. elegge, tra i Soci Ordinari, i dieci membri elettivi della Direzione Nazionale e tra questi elegge il Presidente Nazionale.

d. elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

e. elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;

f. discute le relazioni presentate dal Presidente Nazionale uscente, dai componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale e si esprime su eventuali mozioni presentate.

6. Il Congresso Nazionale è convocato ordinariamente dalla Direzione Nazionale ogni tre anni, di norma nel mese di ottobre, mediante comunicazione a mezzo stampa ovvero mediante fax o posta elettronica, da inviarsi alle Regioni almeno 90 giorni prima, affinché provvedano ad informare gli associati a norma dei propri statuti.

7. La riunione è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, se il numero dei presenti costituisce la maggioranza degli aventi diritto.

8. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è necessario la presenza e il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.

9. L'ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale è costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Questori eletti tra i delegati; tali funzioni sono incompatibili con le candidature alla Direzione Nazionale.

10. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, con le eccezioni di cui al comma 4. Non è consentito il voto per delega.

11. Le elezioni e deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione del Congresso Nazionale.


ART. 11

(DEL CONGRESSO STRAORDINARIO)

1. Il Congresso straordinario può essere convocato, con le stesse modalità dell'articolo 10:

a. dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, qualora sussistano gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale;

b. dalla Direzione Nazionale;

c. da almeno la metà più uno dei Presidenti Regionali.

2. All'atto della convocazione sarà la Direzione Nazionale a stabilire sede, data e modalità di svolgimento.


ART. 12

(DELLA DIREZIONE NAZIONALE)

1. La Direzione Nazionale è costituita da 10 membri eletti dal Congresso Nazionale, dai Presidenti Regionali o loro delegati e da rappresentanti delle articolazioni provinciali, eletti dai Presidenti delle stesse, in ragione di uno ogni tre province costituite nella stessa Regione.

2. Le Regioni in cui non siano costituite tre province eleggono un rappresentante provinciale con le medesime modalità di cui al punto precedente.

3. E' reintrodotta la carica di Vice Presidente.

3 bis. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Nazionale.

4. La Direzione Nazionale resta in carica per tre anni.

5. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un Consigliere, entrerà a far parte della Direzione Nazionale il primo dei non eletti all'ultimo Congresso Nazionale.

5.bis. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte del Presidente Nazionale, la Direzione Nazionale, potrà eleggere alla carica il Vice Presidente o convocare un Congresso Nazionale Straordinario

6. La Direzione Nazionale ha il compito di:

a. garantire la tutela delle scelte operate dal Congresso Nazionale;

b. vigilare, a livello nazionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;

c. indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso Nazionale;

d. gestire e diffondere a livello nazionale l'immagine e la comunicazione associativa

e. riconoscere la costituzione delle Associazioni territoriali verificandone la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali;

f. approvare il bilancio nazionale preventivo e consuntivo.

g. determinare l'ammontare della quota associativa e la sua ripartizione tra il livello nazionale ed il livello regionale in relazione al bilancio preventivo approvato;

h. predisporre ed approvare modifiche o integrazioni al Codice Deontologico e/o al tariffario professionale;

i. in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o ancora in caso di inottemperanza, ripetuta due volte in un anno, all'obbligo di cui all'art. 4 comma 3, su proposta della Presidenza Nazionale, di concerto con il collegio Nazionale dei Probiviri, previo contraddittorio, disporre lo scioglimento degli Organi delle Associazioni Territoriali e nominare un commissario esterno alla articolazione, che entro un tempo massimo di dodici mesi provvede a riportare la gestione al corretto funzionamento ed indice le elezioni per la nomina dei nuovi Organi.

7. I titolari di cariche elettive Nazionali hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione e ad una indennità per ogni giornata lavorativa interamente impegnata in attività associative. Il limite e l'entità di tali spese nonché le indennità sono stabiliti nell'ambito del bilancio di previsione approvato annualmente dalla Direzione Nazionale.

8. La Direzione Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente Nazionale con avviso scritto, telegramma o a mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a sette giorni.

9. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri della Direzione Nazionale o da almeno un decimo degli associati.

10. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Nazionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto.

11. Ciascun membro della Direzione Nazionale ha diritto ad un (1) voto.


ART. 13

(DEL PRESIDENTE NAZIONALE)

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Nazionale.

4. Il Vice Presidente Nazionale, oltre che vicariare il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, potrà operare su delega specifica del Presidente su temi di interesse associativo


ART. 14

(DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE)

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da cinque membri, designati dal Presidente medesimo tra i consiglieri eletti dal Congresso Nazionale.

2. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza Nazionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro elaborati dagli uffici competenti da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale.

3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Nazionale adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.

4. L'Ufficio di Presidenza Nazionale assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.

5. L'Ufficio di Presidenza Nazionale può avvalersi di consulenti esterni o interni per progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti alla approvazione unanime della Direzione Nazionale, quali lo sviluppo della libera professione, le relazioni con l'estero, le relazioni sociali, la comunicazione e le pubbliche relazioni, la stampa e quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di scelta del consulente.

6. Ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, escluso il Presidente, è responsabile di un Ufficio Centrale preposto ad un settore statutario di funzioni e attività, secondo regole di funzionamento sottoposte a ratifica della Direzione Nazionale.

7. Sono Uffici Centrali la Segreteria Nazionale, la Tesoreria, la Formazione e Ricerca, il Giuridico Professionale all'interno del quale sono istituite specifiche sezioni per la libera professione, per la sanità pubblica e per la sanità privata.


ART. 15

(DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso della qualifica di associato ordinario.

2. I tre componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni.

3. La funzione di componente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.

4. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Nazionale.

5. I componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:

a. accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b. compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;

c. esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;

d. redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.

6. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.


ART. 16

(DELLE NORME IN MATERIA DI BILANCIO)

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta l'anno, deve essere convocata la Direzione Nazionale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

2. La Direzione Nazionale sarà convocata, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma anche entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.

3. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

4. L'esercizio amministrativo dell'"Associazione" inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


ART. 17

(DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da cinque componenti eletti dal Congresso Nazionale.

2. La funzione di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali e nelle Associazioni Territoriali.

3. Per essere proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta anni, essere iscritto almeno da cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica, in un unico grado:

a. in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Nazionali,

b. in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soggetti federati e/o dai loro delegati durante lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale,

1. mentre giudica in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Territoriali dei Probiviri.

5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Nazionali e Territoriali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne la Direzione Nazionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querele.

6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il collegio giudicante è formato dal Presidente (o in sua vece dal Segretario) e da due degli altri componenti estratti a sorte. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergessero ragioni di specifica incompatibilità.

7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma quarto del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, anche su richiesta di membri della Direzione Nazionale. Nel caso di cui alla lettera b), l'azione può essere promossa anche su richiesta scritta di almeno cento iscritti alle associazioni federate, la quale dovrà essere rimessa alla Direzione Nazionale, per un primo giudizio di non manifesta infondatezza.

8. Nei confronti del Presidente Nazionale, l'azione è promossa dalla Direzione Nazionale.

9. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.

10. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori.

ART. 18

(DEI CONSULENTI)

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività nei termini di cui all'art.14 comma 5.


CAPO II

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI


ART.19

(ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE)

1. Le articolazioni territoriali sono costituite ed organizzate a livelli Regionali e/o Interregionali, Provinciali e/o Interprovinciali. Esse sono dotate di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza ed operano nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali.

2. Le associazioni territoriali devono prevedere nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza all'Associazione Nazionale e devono uniformare le previsioni degli atti costitutivi, statutari e regolamentari alle disposizioni del presente Capo II, nonché alle altre disposizioni del presente Statuto, in quanto applicabili.

3. In particolare, gli Statuti territoriali devono:

a. prevedere la denominazione di "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.)" seguita da quella di "Associazione" della "Regione" o "Provincia" corrispondente, con l'obbligo di utilizzare il logo Nazionale riconosciuto e adottato dall'Associazione.

b. uniformarsi alle disposizioni di cui al Capo I del presente Statuto quanto alla ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e doveri degli associati nonché ai successivi articoli 23 e 24;

c. prevedere il potere in capo alla Direzione Nazionale di sciogliere gli Organi delle Associazioni Territoriali in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o ancora, limitatamente alle Regioni, in caso di inottemperanza, per due volte in un anno, dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 3.

d. garantire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa tramite la previsione di un Organo assembleare.

4. Le associazioni territoriali sono tenute ad inviare i propri Statuti ed ogni eventuale e successiva modifica agli stessi alla Direzione Nazionale entro trenta giorni dalla loro adozione.

5. La Direzione Nazionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, procede alla verifica del testo limitatamente al rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

6. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, la Direzione Nazionale provvede alla ratifica del testo; in caso contrario, lo rinvia all'Associazione con le proprie osservazioni. In caso di silenzio lo Statuto si intende ratificato.


ART. 20

(DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI)

1. La Regione di appartenenza dell'associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.

2. Le Associazioni Regionali possono aumentare la quota associativa indicata dalla Direzione Nazionale fino ad un massimo del 50 % del suo ammontare. L'eventuale incremento è di esclusiva competenza regionale.


ART. 21

(DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI)

1. L'articolazione Provinciale dell'"Associazione" è costituita su iniziativa di un minimo di cinquanta (50) fisioterapisti iscritti da almeno due anni all'"Associazione" Regionale. Essa è regolata da uno Statuto Provinciale ratificato dalla Direzione Nazionale. La Direzione Regionale può autorizzare la creazione di Associazioni Interprovinciali nel caso in cui la singola provincia non raggiunga da sola il numero legale previsto ma possa raggiungerlo con il concorso di province limitrofe. La Provincia di appartenenza dell'associato si determina sulla base del luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.

2. L'Associazione provinciale persegue gli scopi e svolge l'attività associativa nei singoli territori provinciali.


CAPO III

G.I.S. GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO


ART. 22

(GRUPPI INTERESSE SPECIALISTICO)

1. Gli associati della "Associazione" che abbiano interessi comuni in settori particolari della fisioterapia possono organizzarsi in Gruppi di Interesse Specialistico (G.I.S.) a carattere nazionale.

2. La richiesta di formalizzazione di un G.I.S. deve essere presentata entro il 31.12 dell'anno antecedente a quello della attivazione alla Direzione Nazionale, che la deve esaminare ed approvare/disapprovare.

3. La richiesta deve includere:

a. una dettagliata dichiarazione della ragione e degli scopi del G.I.S.;

b. l'evidenza di non generare conflitti di pertinenza con altri G.I.S. esistenti;

c. l'evidenza di non essere utilizzata per fini individuali dei singoli associati;

d. il regolamento del G.I.S. in accordo con le norme degli ordinamenti Nazionali e Regionali.

4. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno 15 associati.

5. La richiesta deve contenere un dettagliato bilancio preventivo per il primo anno di attività e un programma generale di attività.

6. La richiesta è approvata dalla Direzione Nazionale con una maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

7. La iscrizione ad un G.I.S. comporta, se previsto, il versamento di una quota aggiuntiva che comunque non potrà essere superiore alla quota di iscrizione alla "Associazione". Tali quote confluiranno in un apposita voce del bilancio dell'Associazione e saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi di cui al Capo III del presente Statuto.

8. Ogni G.I.S. identifica al suo interno un Responsabile con compiti organizzativo-gestionali.

9. Un G.I.S. decade quando non si raggiungano più i requisiti richiesti per la sua costituzione.


CAPO IV

NORME DISCIPLINARI


ART. 23

(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE)

1. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale.

2. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.

3. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare.

4. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.

5. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.

6. L'inosservanza dei modi e tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio di un altro Collegio Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale.


ART. 24

(DELLE SANZIONI)

1. Le sanzioni irrogabili sono:

a. l'ammonizione che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;

b. la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;

c. la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall'Associazione;

d. La radiazione che consiste nell'espulsione definitiva dall'"Associazione"

2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'"Associazione" la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'articolo 7, commi 1 e 2. La sospensione ha durata massima di sei mesi.

3. La sanzione disciplinare è comminato in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati.

4. La Direzione Regionale, o il Collegio Nazionale dei Probiviri nei casi di cui all'articolo 17, comma 4, lettere a) e b), possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorché:

sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
nell'ipotesi in cui, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, la permanenza della qualità di associato possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
4. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti 1 e b, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


ART. 25

(DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI)

1. Il funzionamento degli Istituti dell'"Associazione" e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi.

2. In particolare, i predetti Regolamenti possono anche disciplinare:

a. misura e modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi;

b. l'organizzazione dei G.I.S.;

c. le modalità per assicurare la partecipazione degli studenti di cui all'art.5 comma 5 alla vita associativa.

3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto il Collegio Nazionale dei Probiviri esprime interpretazione autentica con propria determinazione.

4. Le deliberazioni di cui ai comma precedenti sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.


ART. 26

(DELLE INCOMPATIBILITA' CON LE CARICHE DELL'"ASSOCIAZIONE")

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è delegato a predisporre un Regolamento per la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all'"Associazione" che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa, da sottoporre alla Direzione Nazionale per l'adozione.


ART. 27

(DELLE NORME TRANSITORIE)

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto le articolazioni Regionali e Provinciali già costituite devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del presente testo e provvedere all'elezione dei propri Organi associativi. In caso di inerzia la Direzione Nazionale nomina un Commissario, che provvede nei successivi 2 mesi.

2. Le disposizioni inerenti la ripartizione della quota associativa entrano in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2003 e a valere dall'esercizio 2003.

3. Gli organi delle Articolazioni territoriali ed i G.I.S. già costituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. In via transitoria e sino all'esito dei procedimenti giudiziari in corso possono continuare ad essere associati gli iscritti in possesso dei titoli di terapista in neuropsicomotricita dell'età evolutiva che abbiano esercitato l'attività di fisioterapista ed optino per quest'ultima.


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