Regolamento per la concessione dell'uso della denominazione e del logo associativi a Soci che ne facciano richiesta
Approvato con delibera della Direzione Nazionale del 08 novembre 2009
Art. 1 - SCOPI
Ai fini di salvaguardare l'immagine dell'Associazione attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativi, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'uso della denominazione e del logo associativi esclusivamente ai Soci A.I.FI. regolarmente iscritti, ad uso di personale identificazione nei confronti dei Cittadini.
Art. 2 – RICHIESTA E CONCESSIONE DELL'USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL LOGO ASSOCIATIVI
1. L'uso della denominazione e del logo associativi viene concesso, previa richiesta come da allegato n. 2, ai soli Soci A.I.Fi. regolarmente iscritti, per l'uso individuale del Socio richiedente, al fine di consentire che tutti gli utilizzatori offrano alla generalità degli utenti informazioni sui loro servizi professionali secondo quanto stabilito dal codice deontologico dell'Associazione e dalle norme associative in termini di pubblicità sanitaria.
2. L'uso di denominazione e logo viene concesso per essere utilizzato su targhe e insegne, carta intestata, biglietti da visita, supporti informatici, siti web, altro, secondo le indicazioni del modello previsto all'allegato 3.
3. Il Socio a cui è concesso l'uso della denominazione e del logo associativi deve sempre esporre, accanto al marchio associativo, la dicitura "Socio A.I.Fi.".
4. 1.La durata della concessione, autorizzata dal Presidente A.I.Fi. regionale, provinciale o interprovinciale competente, è legata all'iscrizione all'Associazione, ove non previsto diversamente dall'AIFi competente per territorio.
5. 1.L'A.I.Fi. regionale, provinciale o interprovinciale competente si riserva di recedere dalla concessione di logo e denominazione associativi nelle sedi di pertinenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di concessione senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi.
Art. 3 - APPLICABILITA' PER LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
Il presente regolamento approvato dalla Direzione Nazionale può essere integrato dalle A.I.FI. regionali, provinciali o interprovinciali nella fattispecie per quanto riguarda la previsione di una quota che il Socio richiedente deve corrispondere all'A.I.Fi. territoriale competente per l'utilizzo di denominazione e logo associativi.
Le AIFI regionali, provinciali e interprovinciali recepiscono, entro 60 gg., il presente regolamento con proprio atto deliberativo di cui danno pubblicazione sui propri siti web e attraverso i consueti canali informativi associativi.
Richiesta per l'utilizzo del logo
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